Stabile Convivenza dell'Ex Coniuge: Non Sempre Esclude l'Assegno Divorzile




Stabile Convivenza dell'Ex Coniuge: Non Sempre Esclude l'Assegno Divorzile

L'assegno di divorzio è un tema sempre al centro di controversie e interpretazioni giurisprudenziali. Una recente ordinanza della Cassazione civile (sez. I, n. 16051 del 10 giugno 2024) ha fatto luce su un aspetto particolare: l'incidenza della stabile convivenza dell'ex coniuge con un nuovo partner sulla persistenza del diritto all'assegno divorzile.

Il Caso Esaminato dalla Suprema Corte

La vicenda riguarda un ex marito (R.A.) che aveva richiesto la revoca dell'assegno divorzile in favore della ex moglie e l'assegnazione della casa familiare, adducendo che la donna aveva instaurato una stabile relazione con un altro uomo.

Sia il Tribunale che la Corte d'Appello avevano respinto le istanze dell'uomo. In particolare, i giudici di secondo grado, pur riconoscendo l'esistenza di una "stabile frequentazione" della donna con un nuovo compagno, anche all'interno delle mura domestiche, avevano escluso che tale relazione avesse le caratteristiche di una convivenza familiare, connotata da un comune progetto di vita e dalla condivisione di impegni economici e assistenziali.

Inoltre, la Corte territoriale aveva rilevato la persistenza della funzione compensativa dell'assegno divorzile, in ragione del sacrificio sostenuto dalla donna nel corso dei 20 anni di matrimonio, dedicandosi al marito e ai figli.

La Decisione della Cassazione

Gli Ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso dell'ex marito, confermando la decisione della Corte d'Appello.

In primo luogo, la S.C. ha ribadito che la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Il giudice non è tenuto a confutare ogni singola risultanza o argomentazione delle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi posti a base del proprio convincimento.

Entrando poi nel merito, la Cassazione ha evidenziato la differenza tra una "stabile frequentazione" e una "coabitazione". Solo quest'ultima fa presumere l'esistenza di un'effettiva convivenza, senza necessità di ulteriore prova. In assenza di coabitazione, invece, grava sulla parte che contesta il diritto all'assegno l'onere di provare rigorosamente la sussistenza di un nuovo stabile progetto di vita, con reciproche contribuzioni economiche tra i partners.

Ma l'argomento dirimente, secondo la S.C., è un altro: la funzione compensativa dell'assegno divorzile, riconosciuta dal giudice di merito in ragione del sacrificio sostenuto dalla donna durante il matrimonio. Tale componente permane anche in caso di stabile convivenza (che peraltro nel caso di specie non era stata provata), rendendo irrilevante l'instaurazione di una nuova relazione affettiva.

I Principi Affermati dalla Cassazione

In sintesi, con questa pronuncia la Suprema Corte ha ribadito che:

Occorre distinguere tra mera "frequentazione stabile" e "coabitazione": solo quest'ultima fa presumere una convivenza rilevante ai fini dell'assegno

In assenza di coabitazione, è onere di chi contesta l'assegno provare l'esistenza di un progetto di vita comune con il nuovo partner

La funzione compensativa dell'assegno divorzile, legata ai sacrifici sostenuti durante il matrimonio, permane anche in caso di nuova convivenza

La valutazione delle prove spetta in via esclusiva al giudice di merito

Si tratta di principi importanti che contribuiscono a fare chiarezza su una materia complessa e delicata come quella dell'assegno di divorzio, cercando di contemperare le diverse esigenze in gioco: la solidarietà post-coniugale, il diritto a rifarsi una vita, la compensazione dei sacrifici pregressi.

Spetterà ora ai giudici di merito, caso per caso, applicare questi criteri per giungere a soluzioni eque e rispettose della peculiarità di ogni situazione concreta.

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