Sfratto per morosità: è ammissibile la difesa personale dell'intimato nell'opposizione alla convalida
La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 205/2021, ha fatto chiarezza su alcuni aspetti controversi del procedimento per convalida di sfratto, con particolare riguardo alla posizione processuale dell'intimato che compaia personalmente senza l'assistenza di un difensore.
Il caso sottoposto alla Consulta
Il Tribunale di Modena aveva sollevato, con due diverse ordinanze, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 660, comma 6 e 663 c.p.c., nonché dell'art. 55, comma 5, della L. 392/1978, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui consentono che, ai fini dell'opposizione alla convalida e del compimento delle attività difensive, sia sufficiente la comparizione personale dell'intimato.
Secondo il giudice rimettente, ciò determinerebbe una disparità di trattamento e una lesione del diritto di difesa dell'intimato rispetto al locatore, necessariamente assistito da un avvocato, soprattutto ove vengano in rilievo questioni giuridicamente complesse.
L'infondatezza delle questioni sull'art. 55 L. 392/78
La Consulta ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate in relazione all'art. 55, comma 5, della L. 392/1978, che subordina la sanatoria della morosità al pagamento integrale di canoni, interessi e spese processuali entro il termine di grazia.
La Corte aveva già ritenuto ragionevole tale scelta legislativa, in un'ottica di bilanciamento delle posizioni delle parti e considerato il sacrificio imposto al locatore che non ottiene l'immediata convalida pur in assenza di opposizione. Spetta comunque al giudice valutare la persistenza della morosità ai fini della convalida, ex art. 663 c.p.c.
L'inammissibilità delle altre questioni
Quanto alle questioni sugli artt. 660 e 663 c.p.c., la Corte le ha dichiarate inammissibili per insufficiente e perplessa motivazione sulla rilevanza, essendo state sollevate solo all'udienza di verifica del termine di grazia, in un momento in cui un eventuale accoglimento non avrebbe più potuto incidere sulla definizione del giudizio.
Infatti, chiedendo il termine ex art. 55 cit., il conduttore mostra una volontà incompatibile con l'opposizione e comunque vi rinuncia implicitamente. Inutilmente, quindi, il rimettente invoca una pronuncia che escluda la convalida o la risoluzione del contratto per il sol fatto della comparizione personale.
La posizione dell'intimato comparso personalmente
La Corte ha comunque colto l'occasione per rimarcare che l'intimato comparso personalmente, senza il patrocinio prescritto in generale dall'art. 82 c.p.c., può validamente compiere gli atti difensivi tipici del procedimento di convalida, come proporre opposizione ex art. 663 c.p.c. o sollevare eccezioni ex art. 665 c.p.c.
Non si configura quindi alcuna lesione del diritto di difesa o del principio di parità delle parti per il sol fatto che l'intimato scelga, nei casi consentiti, di non avvalersi dell'assistenza di un legale.
Conclusioni
Con questa pronuncia, la Consulta ribadisce la ragionevolezza del meccanismo di sanatoria della morosità nel rito speciale di convalida e, soprattutto, conferma la piena legittimità della scelta legislativa di consentire all'intimato di difendersi personalmente in tale procedimento.
Una facoltà che, lungi dal comprimere le garanzie difensive, assicura a tutti l'accesso alla tutela giurisdizionale e la possibilità di interloquire davanti al giudice, pur senza l'assistenza tecnica. Spetterà semmai alla sensibilità del giudice modulare il proprio ruolo in funzione delle capacità di comprensione e articolazione delle parti, per assicurare in concreto la parità delle armi nel processo.
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