La responsabilità professionale dell'avvocato: quando il legale risponde per il suo operato




La responsabilità professionale dell'avvocato: quando il legale risponde per il suo operato

L'avvocato, nello svolgimento del suo mandato, è tenuto a rispettare precisi doveri professionali e deontologici. Quando viene meno a questi obblighi, può incorrere in diverse forme di responsabilità: civile, penale e disciplinare. Vediamo in particolare cosa comporta la responsabilità civile del legale e in quali casi si configura.

Il rapporto tra avvocato e cliente



Tra l'avvocato e il cliente si instaura un rapporto contrattuale, che può essere inquadrato come un contratto di prestazione d'opera intellettuale (art. 2229 c.c.) o come un mandato (art. 1703 c.c.). In entrambi i casi, il professionista si impegna a svolgere la propria attività nell'interesse del cliente, con la diligenza e la perizia richieste dalla natura dell'incarico.

È importante distinguere tra il conferimento della procura ad litem, necessaria per rappresentare la parte in giudizio, e la conclusione del contratto di patrocinio vero e proprio. La procura, infatti, non prova di per sé l'esistenza di un sottostante rapporto contrattuale tra avvocato e cliente.

Obbligazione di mezzi e diligenza professionale



L'obbligazione assunta dall'avvocato è di mezzi e non di risultato: egli si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato voluto dal cliente, ma non garantisce il suo conseguimento. Pertanto, la responsabilità del legale non discende automaticamente dalla mancata vittoria della causa, ma va valutata sulla base del suo comportamento professionale.

Il parametro di riferimento è quello della diligenza del professionista medio (art. 1176 c.c.), che deve essere adeguatamente preparato, attento e solerte. Solo in caso di problemi tecnici di speciale difficoltà, l'avvocato risponde unicamente per dolo o colpa grave (art. 2236 c.c.).

I doveri informativi dell'avvocato



Tra gli obblighi del legale riveste particolare importanza quello di informare il cliente sullo stato della pratica, sui possibili sviluppi, sui rischi e sulle alternative percorribili. La violazione di questo dovere, sancito anche dal Codice Deontologico Forense, può far sorgere una responsabilità del professionista per i danni che ne derivino.

L'avvocato deve inoltre sconsigliare al cliente azioni dall'esito probabilmente sfavorevole e adoperarsi per limitarne il pregiudizio, senza potersi disinteressare della questione solo perché la ritiene "persa in partenza".

L'onere della prova e il nesso causale



In caso di presunta responsabilità professionale, spetta al cliente danneggiato provare gli elementi costitutivi del suo diritto: la condotta negligente o imperita del legale, il danno subito e soprattutto il nesso causale tra i due. Non basta, infatti, dimostrare l'errore o l'omissione, ma occorre accertare che, senza quella condotta, il risultato sarebbe stato raggiunto.

Tale valutazione viene effettuata dal giudice su base probabilistica, ipotizzando quale sarebbe stato l'esito della controversia se l'avvocato avesse agito con la dovuta diligenza. Un'indagine complessa, che non ammette automatismi o presunzioni.

I casi più frequenti di responsabilità



Nella casistica giurisprudenziale emergono alcune fattispecie ricorrenti di responsabilità professionale, tra cui:

- L'omessa o tardiva impugnazione di una sentenza sfavorevole
- Il mancato compimento di atti interruttivi della prescrizione
- L'errata impostazione della strategia difensiva
- L'omessa produzione di documenti o indicazione di mezzi di prova decisivi
- La non corretta informazione sulle prospettive della lite

In tutti questi casi, però, il cliente che si ritiene danneggiato dovrà fornire la prova del nesso eziologico tra la condotta dell'avvocato e la perdita di una chance di successo.

Conclusioni



La responsabilità professionale dell'avvocato è un tema complesso, che richiede un'attenta valutazione delle circostanze del caso concreto. Se da un lato il legale è tenuto a una particolare diligenza nello svolgimento del suo ministero, dall'altro non gli si può addossare ogni conseguenza negativa di una controversia, a prescindere dal suo effettivo operato.

Sta al cliente insoddisfatto dimostrare che il danno subito è riconducibile causalmente a una condotta negligente, imprudente o imperita del suo difensore, valutata ex ante in base a criteri probabilistici. Solo così potrà ottenere ristoro dei pregiudizi patiti, ferma restando l'eventuale responsabilità penale o disciplinare del professionista per le violazioni più gravi.

Un equilibrio non facile tra la tutela dell'affidamento riposto nella professione forense e il riconoscimento della natura intrinsecamente aleatoria dell'attività giudiziale, che deve essere sempre ricercato attraverso un prudente apprezzamento degli elementi di fatto e di diritto.

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