Il Debitore Può Vendere Direttamente l'Immobile Pignorato




Il Debitore Può Vendere Direttamente l'Immobile Pignorato

La riforma del processo civile, in vigore dal 28 febbraio 2023, ha introdotto importanti novità nell'ambito dell'esecuzione forzata, con l'obiettivo di semplificare e velocizzare le procedure, specialmente nel settore dell'esecuzione immobiliare. Tra le modifiche più rilevanti spicca la possibilità per il debitore di vendere direttamente l'immobile pignorato, evitando così l'asta giudiziaria.

Come Funziona la Vendita Diretta dell'Immobile Pignorato

Il nuovo articolo 568 bis del Codice di Procedura Civile disciplina questa innovativa procedura:

Il debitore può presentare un'istanza al giudice dell'esecuzione non oltre 10 giorni prima dell'udienza prevista dall'art. 569 c.p.c.

L'istanza deve contenere la richiesta di essere autorizzato a vendere direttamente l'immobile pignorato.

Il prezzo di vendita proposto non può essere inferiore a quello indicato nella relazione di stima del perito.

All'istanza va allegata un'offerta di acquisto irrevocabile da parte di un potenziale acquirente.

A garanzia della serietà dell'offerta, deve essere versata una cauzione non inferiore al 10% del prezzo proposto.

Istanza e offerta vanno notificate al creditore procedente e agli altri creditori almeno 5 giorni prima dell'udienza.

L'offerta rimane irrevocabile per 120 giorni, a meno che non venga accolta prima dal giudice.

Vantaggi della Vendita Diretta

Questa nuova possibilità offre diversi vantaggi:

Consente di evitare il deprezzamento del bene che spesso si verifica nelle aste giudiziarie

Accelera i tempi della procedura esecutiva

Permette al debitore di ottenere un prezzo migliore per l'immobile

I creditori possono soddisfarsi più rapidamente e con maggiori probabilità di recuperare l'intero credito

Liberazione dell'Immobile Pignorato

La riforma ha anche modificato le regole sulla liberazione dell'immobile pignorato:

Se l'immobile non è abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare, o è occupato da soggetti senza titolo, deve essere liberato al più tardi quando viene autorizzata la vendita.

Se invece l'immobile è abitato dall'esecutato e dalla sua famiglia, la liberazione avviene solo dopo l'aggiudicazione, con il decreto di trasferimento.

È comunque possibile disporre la liberazione anticipata in casi particolari (impedimento alle attività degli ausiliari, ostacolo alle visite dei potenziali acquirenti, mancata manutenzione, ecc.).

Altre Novità nel Processo Esecutivo

La riforma ha introdotto ulteriori modifiche, tra cui:

Valorizzazione delle misure di coercizione indiretta (astreintes)

Eliminazione della formula esecutiva e della spedizione in forma esecutiva

Sospensione del termine di inefficacia del precetto in caso di richiesta di ricerca telematica dei beni da pignorare

In conclusione, queste novità mirano a rendere il processo esecutivo più efficiente e rapido, bilanciando gli interessi dei creditori con una maggiore tutela per i debitori, specialmente quando si tratta della loro abitazione principale.

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